+Orientamenti ABE sull’interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE)
---+1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---+2. Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
---+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---+4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.
---+Titolo I - Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni
---+Oggetto
------+5. Conformemente all’articolo 32, paragrafo 6,della direttiva 2014/59/UE, i presenti orientamenti …
------+6. A tal fine, i presenti orientamenti forniscono un insieme di elementi oggettivi a sostegno …
------+7. I presenti orientamenti non intendono limitare la facoltà ultima dell’autorità competente e …
------+8. I presenti orientamenti dovrebbero essere letti congiuntamente alle condizioni di cui …
------+9. Quanto emanato dai presenti orientamenti dovrebbe applicarsi anche quando l’accertamento della …
---+Definizioni
------+10. Ai fini dei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni: a. “ SREP”, il processo …
---+Ambito d’applicazione e destinatari
------+11. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 4 …
------+12. I presenti orientamenti si applicano anche agli enti che dichiarano di essere in dissesto o a …
------+13. Il campo di applicazione dei presenti orientamenti va oltre il campo di applicazione …
---+Titolo II – Elementi oggettivi per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto
---+1. Considerazioni di carattere generale
------+14. Per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità con le …
------+15. Gli elementi oggettivi elencati nei presenti orientamenti dovrebbero essere analizzati …
------+16. Nella maggior parte dei casi, vari fattori contemplati nei presenti orientamenti – e non uno …
------+17. Fatto salvo il paragrafo 16, alcuni degli elementi oggettivi inclusi nei presenti orientamenti …
------+18. Nell’accertare se un ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità competente o …
---+2. Posizione patrimoniale
------+19. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/59/UE, un ente …
------+20. Nel valutare le attività e le passività dell’ente nel prossimo futuro e nel valutare se l’ente …
------+21. Ulteriori elementi che dovrebbero essere presi in considerazione al momento dell’accertamento …
------+22. Con riferimento al paragrafo 19, lettera b), si ritiene che il caso estremo di posizione …
---+3. Posizione di liquidità
------+23. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE, un ente …
------+24. L’accertamento del fatto che l’ente rischia di non soddisfare i requisiti regolamentari in …
------+25. Ulteriori elementi che dovrebbero essere considerati, se pertinenti alle caratteristiche …
---+4. Altri requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione
------+26. Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, un ente è …
------+27. Ai fini di quanto precede, l’autorità competente e/o l’autorità di risoluzione dovrebbero …
------+4.1. Dispositivi di governance
---------+28. Alcuni elementi oggettivi dovrebbero indicare che un ente presenta gravi carenze nei propri …
---------+29. Ai fini del paragrafo 28, lettera c), esempi di tali carenze sostanziali che in combinazione …
------+4.2. Capacità operativa di fornire attività regolamentate
---------+30. Alcuni elementi oggettivi possono influire negativamente sulla capacità operativa dell’ente di …
---+Titolo III – Processo di accertamento del dissesto o del rischio di dissesto di un ente
---+1. Accertamento svolto dall’autorità competente
------+31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di …
------+32. Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi …
---+2. Accertamento svolto dall’autorità di risoluzione
------+33. Quando all’autorità di risoluzione viene affidato il compito di accertare che un ente è in …
------+34. Gli elementi oggettivi elencati nel titolo II dei presenti orientamenti dovrebbero essere presi …
------+35. Nell’accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità di risoluzione …
---+3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione
------+36. Fatti salvi l’articolo 90 e l’articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, al fine di …
------+37. Prima di giungere all’accertamento che l’ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l’autorità …
------+38. Nell’individuare la presenza degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti …
------+3.1. Informazioni fornite dall’autorità competente
---------+39. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, l’autorità competente è …
---------+40. Per agevolare tali scambi di informazioni, l’autorità competente dovrebbe anche fornire …
------+3.2. Informazioni fornite dall’autorità di risoluzione
---------+41. Una volta individuati gli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti …
---------+42. L’autorità competente dovrebbe essere informata ogniqualvolta l’autorità di risoluzione: - …
---+Titolo IV - Disposizioni finali e attuazione
------+43. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2016.

Orientamenti ABE sull’interpretazione delle diverse situazioni nelle quali un ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto (articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE)

Status giuridico degli orientamenti

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …

Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/20101 . Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.


1 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …

Gli orientamenti presentano la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in un particolare settore. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all’ABE entro 06.10.2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “EBA/GL/2015/07” da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all’ABE.

4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I - Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni

Titolo I - Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni

Oggetto

Oggetto

Definizioni

Definizioni

Ambito d’applicazione e destinatari

Ambito d’applicazione e destinatari

Titolo II – Elementi oggettivi per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto

Titolo II – Elementi oggettivi per accertare che un ente è in dissesto o a rischio di dissesto

1. Considerazioni di carattere generale

1. Considerazioni di carattere generale

2. Posizione patrimoniale

2. Posizione patrimoniale

3. Posizione di liquidità

3. Posizione di liquidità

4. Altri requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione

4. Altri requisiti per il mantenimento dell’autorizzazione

Titolo III – Processo di accertamento del dissesto o del rischio di dissesto di un ente

Titolo III – Processo di accertamento del dissesto o del rischio di dissesto di un ente

1. Accertamento svolto dall’autorità competente

1. Accertamento svolto dall’autorità competente

2. Accertamento svolto dall’autorità di risoluzione

2. Accertamento svolto dall’autorità di risoluzione

3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione

3. Consultazione e scambio di informazioni tra l’autorità competente e l’autorità di risoluzione

Titolo IV - Disposizioni finali e attuazione

Titolo IV - Disposizioni finali e attuazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/