+31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di …
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31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di …
La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di norma effettuata dall’autorità competente nel corso dello SREP condotto in osservanza degli orientamenti SREP. I risultati della valutazione dello SREP si rifletteranno nella valutazione SREP complessiva supportata dal punteggio SREP complessivo assegnato a un ente. In base ai risultati della valutazione dello SREP, l’autorità competente dovrebbe basare il suo accertamento della situazione in cui un ente è in dissesto o a rischio di dissesto su quanto segue: - a. un punteggio SREP complessivo pari a “F” assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP; o
- b. un punteggio SREP complessivo pari a “4” assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP e al mancato rispetto delle misure di vigilanza applicate a norma degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE, o delle misure di intervento precoce applicate in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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