+1. Accertamento svolto dall’autorità competente
---+31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di …
---+32. Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi …

1. Accertamento svolto dall’autorità competente

1. Accertamento svolto dall’autorità competente

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di …

La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di norma effettuata dall’autorità competente nel corso dello SREP condotto in osservanza degli orientamenti SREP. I risultati della valutazione dello SREP si rifletteranno nella valutazione SREP complessiva supportata dal punteggio SREP complessivo assegnato a un ente. In base ai risultati della valutazione dello SREP, l’autorità competente dovrebbe basare il suo accertamento della situazione in cui un ente è in dissesto o a rischio di dissesto su quanto segue:

  • a. un punteggio SREP complessivo pari a “F” assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP; o
  • b. un punteggio SREP complessivo pari a “4” assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP e al mancato rispetto delle misure di vigilanza applicate a norma degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE, o delle misure di intervento precoce applicate in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
32. Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi …

Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi bancari transfrontalieri e alle loro entità (che, conformemente agli orientamenti SREP, richiede la discussione e il coordinamento degli esiti della valutazione dello SREP nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza prima della loro finalizzazione), l’autorità competente, nel considerare l’assegnazione di un punteggio pari a “F” a un ente, in linea con l’articolo 81 della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe interagire con l’autorità di risoluzione secondo la procedura stabilita all’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE senza preventiva discussione o preventivo coordinamento all’interno del collegio delle autorità di vigilanza.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/