+1. Accertamento svolto dall’autorità competente
---+31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di …
---+32. Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi …
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1. Accertamento svolto dall’autorità competente
1. Accertamento svolto dall’autorità competente
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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31. La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di …
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La valutazione degli elementi oggettivi di cui al titolo II dei presenti orientamenti verrà di norma effettuata dall’autorità competente nel corso dello SREP condotto in osservanza degli orientamenti SREP. I risultati della valutazione dello SREP si rifletteranno nella valutazione SREP complessiva supportata dal punteggio SREP complessivo assegnato a un ente. In base ai risultati della valutazione dello SREP, l’autorità competente dovrebbe basare il suo accertamento della situazione in cui un ente è in dissesto o a rischio di dissesto su quanto segue: - a. un punteggio SREP complessivo pari a “F” assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP; o
- b. un punteggio SREP complessivo pari a “4” assegnato a un ente in base alle considerazioni stabilite negli orientamenti SREP e al mancato rispetto delle misure di vigilanza applicate a norma degli articoli 104 e 105 della direttiva 2013/36/UE, o delle misure di intervento precoce applicate in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
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32. Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi …
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Occorre notare che, contrariamente alla procedura standard dello SREP che si applica ai gruppi bancari transfrontalieri e alle loro entità (che, conformemente agli orientamenti SREP, richiede la discussione e il coordinamento degli esiti della valutazione dello SREP nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza prima della loro finalizzazione), l’autorità competente, nel considerare l’assegnazione di un punteggio pari a “F” a un ente, in linea con l’articolo 81 della direttiva 2014/59/UE, dovrebbe interagire con l’autorità di risoluzione secondo la procedura stabilita all’articolo 32 della direttiva 2014/59/UE senza preventiva discussione o preventivo coordinamento all’interno del collegio delle autorità di vigilanza.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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