+18. Nello stabilire un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario …

18. Nello stabilire un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario …

Nello stabilire un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra, ciascun ente dovrebbe tenere conto:

  • a. del proprio modello di impresa, del proprio piano di gestione dei rischi così come descritto nel paragrafo 14, lettera b), e della propria propensione al rischio così come descritta nel paragrafo 14, lettera d);
  • b. dell’entità delle proprie esposizioni correnti verso soggetti del sistema bancario ombra in relazione al totale delle esposizioni e in relazione al totale delle esposizioni verso soggetti del settore finanziario regolamentato;
  • c. del grado di interconnessione così come descritto nel paragrafo 14, lettera e).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
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