+18. Nello stabilire un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario …
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18. Nello stabilire un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario …
Nello stabilire un limite aggregato delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra, ciascun ente dovrebbe tenere conto: - a. del proprio modello di impresa, del proprio piano di gestione dei rischi così come descritto nel paragrafo 14, lettera b), e della propria propensione al rischio così come descritta nel paragrafo 14, lettera d);
- b. dell’entità delle proprie esposizioni correnti verso soggetti del sistema bancario ombra in relazione al totale delle esposizioni e in relazione al totale delle esposizioni verso soggetti del settore finanziario regolamentato;
- c. del grado di interconnessione così come descritto nel paragrafo 14, lettera e).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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