+16. Indipendentemente dal fatto che un’autorità rappresentata presso l’ABE sia contemplata o meno …

16. Indipendentemente dal fatto che un’autorità rappresentata presso l’ABE sia contemplata o meno …

Indipendentemente dal fatto che un’autorità rappresentata presso l’ABE sia contemplata o meno nel paragrafo 15, qualora uno Stato membro abbia designato più di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/17/UE e una di esse non sia un’autorità che partecipa all’ABE, l’autorità rappresentata presso l’ABE e designata ai sensi di tale articolo dovrebbe, fatte salve le disposizioni nazionali adottate conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE:

  • a) informare senza indugio l’altra autorità designata in merito ai presenti orientamenti e alla relativa data di applicazione;
  • b) invitare per iscritto questa autorità a prendere in considerazione l’applicazione dei presenti orientamenti;
  • c) invitare per iscritto questa autorità a informare l’ABE o l’autorità rappresentata presso l’ABE, entro due mesi dalla notifica ai sensi della lettera a), se applica o intende applicare i presenti orientamenti;
  • d) se del caso, trasmettere senza indugio all’ABE le informazioni ricevute ai sensi della lettera c).

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/