+19. Nel caso di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi bancari transfrontalieri e alle …
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19. Nel caso di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi bancari transfrontalieri e alle …
Nel caso di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi bancari transfrontalieri e alle loro entità, e nel caso in cui sia stato istituito il collegio delle autorità di vigilanza, le autorità competenti sono tenute, nel contesto della collaborazione per la valutazione SREP in conformità alla sezione 11.1 degli Orientamenti SREP, a coordinare il più possibile le date, gli strumenti e i formati di comunicazione di cui al paragrafo 12, così come lo scopo preciso e dettagliato di ciascuna informazione in modo coerente in tutte le entità del gruppo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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