+4. Considerazioni di carattere generale relative all’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP
---+9. Le autorità competenti dovrebbero acquisire le informazioni dagli enti relative all’ICAAP e …
---+10. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni acquisite dagli enti …
---+11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti forniscano loro la “guida per il …
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---+15. Per gli enti non facenti parte della categoria 1, indicati alla sezione 2.4 degli Orientamenti …
---+16. In base alla qualità delle informazioni fornite e alla valutazione del fatto che i documenti …
---+17. Le autorità competenti dovrebbero garantire la ricezione di tutte le informazioni rilevanti …
---+18. Le autorità competenti, al fine di agevolare la valutazione dei singoli elementi dello SREP in …
---+19. Nel caso di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi bancari transfrontalieri e alle …
---+20. Nel caso in cui le informazioni di cui ai presenti orientamenti siano richieste dagli enti …
---+21. Agli scopi della valutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP e delle misurazioni ai sensi dello SREP …
---+22. Nel caso in cui le informazioni siano disponibili a livello molto granulare, le autorità …
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4. Considerazioni di carattere generale relative all’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP
4. Considerazioni di carattere generale relative all’acquisizione delle informazioni ICAAP e ILAAP
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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9. Le autorità competenti dovrebbero acquisire le informazioni dagli enti relative all’ICAAP e …
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Le autorità competenti dovrebbero acquisire le informazioni dagli enti relative all’ICAAP e all’ILAAP specificate nei presenti orientamenti al fine di eseguire le seguenti valutazioni di vigilanza come specificate negli Orientamenti SREP: - a. la valutazione della solidità, efficacia e completezza dell’ICAAP e dell’ILAAP in conformità alla sezione 5.6.2 degli Orientamenti SREP;
- b. la valutazione della granularità, credibilità, comprensibilità e comparabilità delle misurazioni ICAAP come specificato nella sezione 7.2.1 degli Orientamenti SREP; e
- c. quale ulteriore fonte di informazione per le valutazione di altri elementi dello SREP, compresa l’analisi del modello imprenditoriale in conformità alla sezione 4 degli orientamenti SREP, la valutazione della governance e dei controlli interni dell’ente in conformità alla sezione 5 degli orientamenti SREP, e la valutazione dei rischi che impattano sulla liquidità e sul funding e l’adeguatezza della liquidità, in conformità alla sezione 8 degli Orientamenti SREP.
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10. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni acquisite dagli enti …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che le informazioni acquisite dagli enti contengano: - a. la “guida per il lettore” predisposta in conformità al paragrafo 11;
- b. informazioni generali sull’ICAAP e ILAAP, modelli di business, strategia e governance di cui alla sezione 5 dei presenti orientamenti;
- c. informazioni specifiche dell’ICAAP come specificato alla sezione 6 dei presenti orientamenti;
- d. informazioni specifiche dell’ILAAP come specificato alla sezione 7 dei presenti orientamenti;
- e. una sintesi delle principali conclusioni delle informazioni ICAAP e ILAAP sul controllo di qualità come specificato alla sezione 8 dei presenti orientamenti.
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11. Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti forniscano loro la “guida per il …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti forniscano loro la “guida per il lettore” predisposta quale documento di inquadramento generale per facilitare la valutazione della documentazione ICAAP e ILAAP. A tal fine, la “guida per il lettore” dovrebbe fornire una visione di insieme di tutti i documenti relativi all’ICAAP e all’ILAAP che sono stati trasmessi alle autorità competenti e del loro stato (nuovo, non modificato, modificato con interventi minori, ecc.). La “guida per il lettore” dovrebbe funzionare come un indice di collegamento tra le voci informative specifiche precisate nei presenti orientamenti e i documenti forniti dagli enti alle autorità competenti (in particolare nel caso in cui il formato della trasmissione delle informazioni consenta agli enti di trasmettere molteplici documentazioni interne, come specificato alla lettera d) del paragrafo 12). La “guida per il lettore” dovrebbe inoltre fornire informazioni relative a modifiche sostanziali apportate alle voci informative rispetto alla precedente trasmissione delle informazioni stesse, ed eventuali esclusioni dalla trasmissione (si vedano inoltre i paragrafi 21-22), così come eventuali ulteriori informazioni che possano considerarsi rilevanti per la valutazione dell’autorità competente. La “guida per il lettore” dovrebbe altresì contenere il riferimento a tutte le informazioni ICAAP e ILAAP rese pubbliche da parte degli enti (comprese le informazioni rese pubbliche ai sensi della lettera a) dell’articolo 438 del regolamento (UE) n. 575/20133 ).
3 GU L 176/1
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12. Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le …
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Con riferimento all’acquisizione delle informazioni specificate nei presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero stabilire le procedure operative e notificare agli enti soggetti alla trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP quanto segue: - a. le date in cui le informazioni dovrebbero essere fornite da parte degli enti alle autorità competenti (date di invio). Al momento di prima fissazione delle date di invio
- o alla modifica delle stesse, le autorità competenti dovrebbero concedere un tempo sufficiente per preparare la trasmissione delle informazioni;
- b. la data di riferimento, e l’indicazione eventuale dell’utilizzo di date di riferimento differenti per singole informazioni;
- c. la frequenza con cui le informazioni dovrebbero essere fornite;
- d. i mezzi tecnici e il formato per la trasmissione delle informazioni, e in particolare se le informazioni dovrebbero essere fornite come unico documento (relazione) o in qualsiasi altra forma (ovvero documenti molteplici), o se gli enti possano trasmettere documenti interni.
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13. Le procedure operative specificate nel paragrafo precedente dovrebbero essere proporzionate …
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Le procedure operative specificate nel paragrafo precedente dovrebbero essere proporzionate alla categoria in cui è collocato l’ente ai sensi della sezione 2.4 degli Orientamenti SREP così come meglio indicato nei paragrafi seguenti.
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14. Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti della categoria 1 dello SREP di fornire …
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Le autorità competenti dovrebbero richiedere agli enti della categoria 1 dello SREP di fornire tutte le informazioni indicate nei presenti orientamenti almeno su base annua. Le autorità competenti dovrebbero fare il possibile per fissare una singola data di invio e di riferimento per tutti gli enti della categoria 1 dello SREP; tuttavia, in base all’organizzazione dei processi SREP, se ritenuto opportuno, potranno essere fissate date specifiche per singolo ente.
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15. Per gli enti non facenti parte della categoria 1, indicati alla sezione 2.4 degli Orientamenti …
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Per gli enti non facenti parte della categoria 1, indicati alla sezione 2.4 degli Orientamenti SREP, le autorità competenti potranno: - a. stabilire una differente frequenza per la trasmissione delle informazioni rispetto a quella annuale, e fissare diverse date di invio e di riferimento per le informazioni, sempre in conformità al modello di intensità minima di supervisione applicato a ciascun ente ai sensi della sezione 2.4 degli orientamenti SREP e al programma di revisione prudenziale relativo agli enti di cui all’articolo 99 della direttiva 2013/36/UE;
- b. stabilire diversi livelli di dettaglio o la deroga per specifiche informazioni ai sensi dei presenti orientamenti. Nel caso di deroga relativa a determinate informazioni, le autorità competenti dovrebbero garantire di aver ottenuto sufficienti informazioni per la valutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP e l’affidabilità delle stime ICAAP e ILAAP di capitale e liquidità in linea con gli Orientamenti SREP dell’ABE.
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16. In base alla qualità delle informazioni fornite e alla valutazione del fatto che i documenti …
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In base alla qualità delle informazioni fornite e alla valutazione del fatto che i documenti trasmessi riguardino tutti i settori stabiliti dai presenti orientamenti, le autorità competenti possono richiedere agli enti di fornire informazioni ulteriori necessarie per la valutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP nell’ambito dello SREP. Le autorità competenti dovrebbero determinare un appropriato livello di granularità e la quantità delle informazioni da fornire agli scopi della valutazione di ICAAP e ILAAP, attraverso un dialogo costante con l’ente nell’ambito dello SREP.
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17. Le autorità competenti dovrebbero garantire la ricezione di tutte le informazioni rilevanti …
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Le autorità competenti dovrebbero garantire la ricezione di tutte le informazioni rilevanti, nonché la validità e l’applicabilità delle informazioni alla data di invio, anche nei casi in cui la data (di produzione) del documento sia differente dalla data specifica di riferimento. I documenti relativi a qualsiasi informazione specificata nei presenti orientamenti e che siano stati prodotti tra la data di riferimento e la data di invio dovrebbero essere inclusi laddove rilevanti per gli scopi di valutazione ICAAP e ILAAP (tenendo in considerazione la rilevanza come specificata nei presenti orientamenti).
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18. Le autorità competenti, al fine di agevolare la valutazione dei singoli elementi dello SREP in …
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Le autorità competenti, al fine di agevolare la valutazione dei singoli elementi dello SREP in base all’intensità di supervisione applicata e al programma di revisione prudenziale, possono richiedere agli enti informazioni specifiche ai sensi dei presenti orientamenti o ulteriori informazioni in aggiunta al regolare ciclo di trasmissione delle informazioni ICAAP e ILAAP, in conformità ai paragrafi 14 e 15 (ad es. alcune specifiche informazioni ILAAP possono essere richieste per la valutazione SREP sui rischi che impattano sulla liquidità e sul funding e non necessariamente per la valutazione dello stesso ILAAP).
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19. Nel caso di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi bancari transfrontalieri e alle …
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Nel caso di applicazione dei presenti orientamenti ai gruppi bancari transfrontalieri e alle loro entità, e nel caso in cui sia stato istituito il collegio delle autorità di vigilanza, le autorità competenti sono tenute, nel contesto della collaborazione per la valutazione SREP in conformità alla sezione 11.1 degli Orientamenti SREP, a coordinare il più possibile le date, gli strumenti e i formati di comunicazione di cui al paragrafo 12, così come lo scopo preciso e dettagliato di ciascuna informazione in modo coerente in tutte le entità del gruppo.
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20. Nel caso in cui le informazioni di cui ai presenti orientamenti siano richieste dagli enti …
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Nel caso in cui le informazioni di cui ai presenti orientamenti siano richieste dagli enti nella forma di documenti interni dello stesso ente che non seguano la struttura o il formato stabilito dai presenti orientamenti, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per garantire l’uniformità strutturale e la comparabilità degli stessi, anche attraverso la richiesta di spiegazioni agli enti, i quali possono indicare, tramite la “guida per il lettore”, dove e come sia possibile reperire all’interno della documentazione le informazioni precisate nei presenti orientamenti.
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21. Agli scopi della valutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP e delle misurazioni ai sensi dello SREP …
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Agli scopi della valutazione dell’ICAAP e dell’ILAAP e delle misurazioni ai sensi dello SREP, le autorità competenti dovrebbero garantire la ricezione di tutte le relative informazioni come indicate nei presenti orientamenti, tenendo conto della proporzionalità. Nel caso in cui le informazioni siano già a disposizione delle autorità competenti come parte di altre attività, le autorità medesime dovrebbero richiedere agli enti la conferma nella “guida per il lettore” del fatto che le informazioni siano aggiornate e che non siano state apportate modifiche ai documenti relativi, o a chiedere di fornire informazioni aggiornate sulle modifiche apportate ai documenti successivamente all’ultima trasmissione. Sulla base di queste considerazioni, le autorità competenti possono decidere di omettere le informazioni di cui siano in possesso e che derivino da altre attività di vigilanza e che resteranno valide e aggiornate dal momento delle richieste per le informazioni ICAAP e ILAAP eseguite in conformità ai paragrafi 14 e 15.
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22. Nel caso in cui le informazioni siano disponibili a livello molto granulare, le autorità …
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Nel caso in cui le informazioni siano disponibili a livello molto granulare, le autorità competenti potranno consentire agli enti di non includere nella trasmissione ogni documento disponibile in riferimento alle informazioni richieste. Nell’escludere le menzionate informazioni granulari dalla trasmissione, quali la documentazione di supporto in relazione ai cruscotti direzionali locali, i verbali delle riunioni e gli indicatori chiave della performance, le autorità competenti dovrebbero garantire che gli enti abbiano fornito le politiche generali da loro adottate che regolano tali informazioni e abbiano indicato nella “guida per il lettore” quali informazioni sono state escluse dalla trasmissione. Le autorità competenti sono tenute, se del caso, a richiedere esempi di tali informazioni. Le autorità competenti dovrebbero garantire che i dati e i documenti esclusi dalla trasmissione potrebbero comunque essere richiesti, laddove necessario o appropriato, anche per evidenziare la conformità degli enti ai requisiti di regolamentazione.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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