+54. Ai fini dell’assegnazione delle esposizioni creditizie al dettaglio a una classe di rating o …
|
54. Ai fini dell’assegnazione delle esposizioni creditizie al dettaglio a una classe di rating o …
Ai fini dell’assegnazione delle esposizioni creditizie al dettaglio a una classe di rating o pool come parte della procedura di approvazione del credito ai sensi dell’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché ai fini della revisione di tali assegnazioni, a norma dell’articolo 173, paragrafo 2, del suddetto regolamento, gli enti dovrebbero garantire che ogni esposizione rientrante nell’ambito della metodologia basata sui rating interni sia valutata dall’ente sulla base del modello approvato all’utilizzo per un determinato tipo di esposizioni. Questo modello dovrebbe essere adeguato per il singolo debitore o esposizione all’interno del sistema di rating applicabile, comprese le esposizioni garantite da tecniche di attenuazione del rischio di credito di tipo personale di cui all’articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|