+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
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3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti o le autorità designate devono notificare all’ABE entro il (10.01.2021) se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti o delle autorità designate, queste sono ritenute dall’ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2020/13» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti o autorità designate. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all’ABE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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