+3. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, un’autorità …
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3. Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, un’autorità …
Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, un’autorità competente deve notificare all’ABE entro il 16.05.2022 se è conforme o se intende conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa è tenuta a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte dell’autorità competente, questa è ritenuta dall’ABE non conforme. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento «EBA/GL/2021/14» da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto della rispettiva autorità competente. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all’ABE.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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