+118. Ai fini dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero …
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118. Ai fini dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero …
Ai fini dell’articolo 26 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento dovrebbero documentare correttamente i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell’organo di gestione e alle loro parti correlate, includendo almeno: (25 ) Le operazioni commerciali comprendono leasing di prestiti, factoring , servizi nel contesto di offerte pubbliche iniziali, fusioni e acquisizioni, compravendita di immobili. - a. il nome del debitore e il suo status (ovvero membro dell’organo di gestione o parte correlata) e, per quanto riguarda i prestiti a una parte correlata, il membro dell’organo di gestione al quale la parte è correlata e la natura del rapporto con la parte correlata;
- b. il tipo/natura del prestito e l’importo;
- c. le condizioni applicabili al prestito;
- d. la data di approvazione del prestito;
- e. il nome della persona o dell’organo (compresa la sua composizione) che prende la decisione di approvare il prestito e le condizioni applicabili;
- f. il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno alle condizioni di mercato;
- g. il fatto (sì/no) che il prestito sia stato concesso o meno a condizioni disponibili per tutto il personale.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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