+Oggetto
---+1. In riferimento all’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva …
---+2. I presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione in combinato disposto con gli …

Oggetto

Oggetto

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
1. In riferimento all’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva …

In riferimento all’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE (2 ), i presenti orientamenti specificano le azioni che gli enti e le autorità di risoluzione dovrebbero adottare per migliorare la possibilità di risoluzione degli enti, comprese le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 («enti»), i gruppi o i gruppi soggetti a risoluzione nel contesto della valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva citata, specificamente nel caso in cui la strategia di risoluzione preveda gli strumenti di cessione.

2. I presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione in combinato disposto con gli …

I presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione in combinato disposto con gli orientamenti 2022/1 del 13 gennaio 2022 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE («orientamenti dell’ABE sulla possibilità di risoluzione»).

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/