+Oggetto
---+1. In riferimento all’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva …
---+2. I presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione in combinato disposto con gli …
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Oggetto
Oggetto
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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1. In riferimento all’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva …
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In riferimento all’articolo 10, paragrafo 5, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE (2 ), i presenti orientamenti specificano le azioni che gli enti e le autorità di risoluzione dovrebbero adottare per migliorare la possibilità di risoluzione degli enti, comprese le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1 («enti»), i gruppi o i gruppi soggetti a risoluzione nel contesto della valutazione della possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva citata, specificamente nel caso in cui la strategia di risoluzione preveda gli strumenti di cessione.
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2. I presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione in combinato disposto con gli …
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I presenti orientamenti dovrebbero essere presi in considerazione in combinato disposto con gli orientamenti 2022/1 del 13 gennaio 2022 destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione ai sensi degli articoli 15 e 16 della direttiva 2014/59/UE («orientamenti dell’ABE sulla possibilità di risoluzione»).
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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