+52. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero fornire un punto di accesso sicuro per …
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52. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero fornire un punto di accesso sicuro per …
Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero fornire un punto di accesso sicuro per l’avvio del processo di onboarding a distanza del cliente basato su certificati qualificati di sigillo elettronico di cui all’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (UE) n. 910/2014 o di autenticazione del sito web di cui all’articolo 3, paragrafo 39, del medesimo regolamento. Il cliente dovrebbe inoltre essere informato in merito alle misure di sicurezza applicabili da adottare per garantire un uso sicuro del sistema.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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