+8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. …

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. …

Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE)

  • n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. In aggiunta, si applicano le definizioni riportate di seguito.
Esposizione al dettaglio ammissibileQualsiasi esposizione che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 123, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Esposizione cartolarizzataQualsiasi esposizione sottostante a una cartolarizzazione, per la quale le esposizioni derivanti da una posizione nella medesima cartolarizzazione sono ponderate per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Esposizione non cartolarizzataQualsiasi esposizione ponderata per il rischio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. A fini di chiarezza, sono incluse anche le esposizioni che fanno parte di un portafoglio cartolarizzato nell’ambito del quale non è stato realizzato un trasferimento significativo del rischio.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/