+Articolo 18 3
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Articolo 18 3
3. In consultazione con la BCE e l’ENISA, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano ulteriormente gli aspetti seguenti:
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a)
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i criteri di cui al paragrafo 1, comprese le soglie di rilevanza per la determinazione dei gravi incidenti TIC o, ove applicabile, dei gravi incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti, che sono oggetto dell’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1;
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b)
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i criteri che le autorità competenti devono applicare per valutare la rilevanza degli gravi incidenti TIC o, ove applicabile, dei gravi incidenti operativi o relativi alla sicurezza dei pagamenti per le autorità competenti interessate in altri Stati membri, nonché i dettagli delle segnalazioni di incidenti gravi connessi alle TIC o, ove applicabile, di gravi incidenti operativi o di sicurezza dei pagamenti da condividere con altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafi 6 e 7.
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c)
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i criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo, comprese soglie di rilevanza elevate per la determinazione delle minacce informatiche significative.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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