+Articolo 19 6
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Articolo 19 6
6. Dopo aver ricevuto la notifica iniziale e ciascuna delle relazioni di cui al paragrafo 4, l’autorità competente trasmette tempestivamente i dettagli dell’grave incidente TIC ai seguenti destinatari sulla base, ove applicabile, delle rispettive competenze:
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a)
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all’ABE, all’ESMA o all’EIOPA;
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b)
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alla BCE, qualora siano coinvolte le entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d);
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c)
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alle autorità competenti, ai punti di contatto unici o ai CSIRT designati o istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2022/2555;
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d)
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alle autorità di risoluzione di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e al Comitato di risoluzione unico (SRB) per quanto riguarda le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) nonché le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, qualora tali dettagli riguardino incidenti che comportano un rischio per le funzioni essenziali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/59/UE; e
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e)
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ad altre pertinenti autorità pubbliche ai sensi del diritto nazionale.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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