+Articolo 19 6

Articolo 19 6

6.   Dopo aver ricevuto la notifica iniziale e ciascuna delle relazioni di cui al paragrafo 4, l’autorità competente trasmette tempestivamente i dettagli dell’grave incidente TIC ai seguenti destinatari sulla base, ove applicabile, delle rispettive competenze:

a)

all’ABE, all’ESMA o all’EIOPA;

b)

alla BCE, qualora siano coinvolte le entità finanziarie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

c)

alle autorità competenti, ai punti di contatto unici o ai CSIRT designati o istituiti conformemente alla direttiva (UE) 2022/2555;

d)

alle autorità di risoluzione di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e al Comitato di risoluzione unico (SRB) per quanto riguarda le entità di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) nonché le entità e i gruppi di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, qualora tali dettagli riguardino incidenti che comportano un rischio per le funzioni essenziali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/59/UE; e

e)

ad altre pertinenti autorità pubbliche ai sensi del diritto nazionale.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito