+Articolo 19 7

Articolo 19 7

7.   Una volta ricevute le informazioni conformemente al paragrafo 6, l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA e la BCE, in consultazione con l’ENISA e in collaborazione con l’autorità competente interessata, valutano la pertinenza dell’grave incidente TIC rispetto alle autorità competenti in altri Stati membri. A seguito di tale valutazione, l’ABE, l’ESMA o l’EIOPA inviano una notifica al riguardo il prima possibile alle autorità competenti interessate in altri Stati membri. La BCE notifica i membri del Sistema europeo di banche centrali in merito a questioni afferenti il sistema di pagamenti. Sulla base di tale notifica, le autorità competenti adottano, se del caso, tutte le misure necessarie per proteggere l’immediata stabilità del sistema finanziario.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito