+Articolo 21 1

Articolo 21 1

1.   In consultazione con la BCE e l’ENISA, le AEV, tramite il comitato congiunto, redigono una relazione congiunta che valuta la fattibilità dell’ulteriore centralizzazione delle segnalazioni degli incidenti mediante l’istituzione di un polo UE unico per la segnalazione degli incidenti gravi connessi alle TIC da parte delle entità finanziarie. La relazione congiunta esamina i criteri per agevolare il flusso delle segnalazioni di incidenti connessi alle TIC, ridurre i costi associati e corroborare le analisi tematiche per migliorare la convergenza della vigilanza.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito