10. Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il contenuto dettagliato della politica di cui al paragrafo 2, in relazione agli accordi contrattuali per l’utilizzo di servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti prestati da fornitori terzi di servizi TIC.
All’atto dell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV tengono conto delle dimensioni e del profilo di rischio complessivo dell’entità finanziaria, nonché della natura, della portata e della complessità dei suoi servizi, delle sue attività e delle sue operazioni. Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione 17 gennaio 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.