11. I fornitori terzi di servizi TIC che non sono inseriti nell’elenco di cui al paragrafo 9 possono chiedere di essere designati come critici conformemente al paragrafo 1, lettera a).
Ai fini del primo comma, il fornitore terzo di servizi TIC presenta una domanda motivata all’ABE, all’ESMA o all’EIOPA; queste ultime, tramite il comitato congiunto, decidono se designare tale fornitore terzo di servizi TIC come critico conformemente al paragrafo 1, lettera a).
La decisione di cui al secondo comma è adottata e notificata al fornitore terzo di servizi TIC entro sei mesi dalla data in cui è stata ricevuta la domanda.