+Articolo 31 11

Articolo 31 11

11.   I fornitori terzi di servizi TIC che non sono inseriti nell’elenco di cui al paragrafo 9 possono chiedere di essere designati come critici conformemente al paragrafo 1, lettera a).

Ai fini del primo comma, il fornitore terzo di servizi TIC presenta una domanda motivata all’ABE, all’ESMA o all’EIOPA; queste ultime, tramite il comitato congiunto, decidono se designare tale fornitore terzo di servizi TIC come critico conformemente al paragrafo 1, lettera a).

La decisione di cui al secondo comma è adottata e notificata al fornitore terzo di servizi TIC entro sei mesi dalla data in cui è stata ricevuta la domanda.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito