+Articolo 35 2

Articolo 35 2

2.   Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo, l’autorità di sorveglianza capofila:

a)

assicura un coordinamento regolare all’interno della rete di sorveglianza comune e, in particolare, persegue approcci coerenti, se del caso, per quanto riguarda la sorveglianza dei fornitori terzi critici di servizi TIC;

b)

tiene debitamente conto del quadro istituito dalla direttiva (UE) 2022/2555 e, se necessario, consulta le autorità competenti interessate designate o istituite in conformità di tale direttiva, al fine di evitare duplicazioni delle misure tecniche e organizzative che potrebbero applicarsi ai fornitori terzi critici di servizi TIC ai sensi di tale direttiva;

c)

si adopera per ridurre al minimo, nella misura del possibile, il rischio di perturbazione dei servizi forniti da fornitori terzi critici di servizi TIC a clienti che sono entità non rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito