+Articolo 35 9

Articolo 35 9

9.   Le penalità sono di natura amministrativa e sono esecutive. L’applicazione delle penalità è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio si svolgono le ispezioni e l’accesso. I giudici dello Stato membro interessato esercitano la giurisdizione sui reclami concernenti l’irregolarità dell’applicazione delle penalità. Gli importi delle penalità sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito