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+Articolo 35 9 |
Articolo 35 99. Le penalità sono di natura amministrativa e sono esecutive. L’applicazione delle penalità è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio si svolgono le ispezioni e l’accesso. I giudici dello Stato membro interessato esercitano la giurisdizione sui reclami concernenti l’irregolarità dell’applicazione delle penalità. Gli importi delle penalità sono assegnati al bilancio generale dell’Unione europea. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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