+Articolo 25 2.

Articolo 25 2.

Qualora si verifichino le circostanze di cui al paragrafo 1, il fornitore che ha inizialmente immesso sul mercato o messo in servizio il sistema di IA non è più considerato fornitore di quel determinato sistema di IA ai fini del presente regolamento.

Tale fornitore iniziale coopera strettamente con i nuovi fornitori e mette a disposizione le informazioni necessarie nonché fornisce l'accesso tecnico ragionevolmente atteso e qualsiasi altra forma di assistenza che sono richiesti per l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alla valutazione della conformità dei sistemi di IA ad alto rischio.

In particolare, l'obbligo di cui al secondo comma comprende, ove pertinente ai fini ivi specificati, quanto segue:

a) 

la messa a disposizione di documentazione tecnica sufficiente a valutare la conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 16;

b) 

la comunicazione ai nuovi fornitori delle limitazioni note e delle modalità di guasto; e

c) 

la concessione ai nuovi fornitori di un accesso tecnico mirato, anche a fini di sperimentazione e convalida.

Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui il fornitore iniziale abbia chiaramente specificato che il suo sistema di IA non deve essere trasformato in un sistema di IA ad alto rischio e pertanto non sia soggetto all'obbligo di cooperare con i nuovi fornitori e di consegnare la documentazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito