3. I funzionari e altre persone autorizzate dall’autorità di sorveglianza capofila allo svolgimento dell’indagine di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine.
Tale autorizzazione indica anche la penalità di mora, di cui all’articolo 35, paragrafo 6, qualora i registri, i dati, le procedure documentate o qualsiasi altro materiale richiesto, oppure le risposte alle domande poste ai rappresentanti del fornitore terzo di servizi TIC, siano incompleti o non siano forniti affatto.