+Articolo 39 2

Articolo 39 2

2.   I funzionari e altre persone autorizzate dall’autorità di sorveglianza capofila a effettuare l’ispezione in loco hanno il potere di:

a)

accedere ai suddetti locali commerciali, immobili o proprietà; e

b)

sigillare i suddetti locali, libri o registri, per il periodo dell’ispezione e nella misura necessaria per effettuarla.

I funzionari e altre persone autorizzate dall’autorità di sorveglianza capofila esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione, nonché le penalità di mora di cui all’articolo 35, paragrafo 6, qualora i rappresentanti dei fornitori terzi critici di servizi TIC interessati non si sottopongano all’ispezione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito