2. I funzionari e altre persone autorizzate dall’autorità di sorveglianza capofila a effettuare l’ispezione in loco hanno il potere di:
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a)
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accedere ai suddetti locali commerciali, immobili o proprietà; e
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b)
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sigillare i suddetti locali, libri o registri, per il periodo dell’ispezione e nella misura necessaria per effettuarla.
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I funzionari e altre persone autorizzate dall’autorità di sorveglianza capofila esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’ispezione, nonché le penalità di mora di cui all’articolo 35, paragrafo 6, qualora i rappresentanti dei fornitori terzi critici di servizi TIC interessati non si sottopongano all’ispezione.