1. Entro 60 giorni di calendario dalla ricezione delle raccomandazioni formulate dall’autorità di sorveglianza capofila ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), i fornitori terzi critici di servizi TIC comunicano all’autorità di sorveglianza capofila la loro intenzione di attenersi alle raccomandazioni o forniscono una spiegazione articolata del motivo per cui non lo faranno. L’autorità di sorveglianza capofila trasmette immediatamente le informazioni alle autorità competenti delle entità finanziarie interessate.