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+Articolo 42 3 |
Articolo 42 33. Le autorità competenti informano le entità finanziarie interessate dei rischi individuati nelle raccomandazioni inviate ai fornitori terzi critici di servizi TIC conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d). Nella gestione dei rischi informatici derivanti da terzi, le entità finanziarie tengono conto dei rischi di cui al primo comma. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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