+Articolo 42 6

Articolo 42 6

6.   A norma dell’articolo 50, le autorità competenti possono adottare, come misura di ultima istanza, a seguito della notifica e, se del caso, della consultazione di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, una decisione che impone alle entità finanziarie di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’utilizzo o l’introduzione di un servizio prestato dal fornitore terzo critico di servizi TIC, fino a quando non siano stati affrontati i rischi identificati nelle raccomandazioni trasmesse ai fornitori terzi critici di servizi TIC. Laddove si renda necessario, le autorità competenti possono chiedere alle entità finanziarie di risolvere, in tutto o in parte, gli accordi contrattuali pertinenti stipulati con i fornitori terzi critici di servizi TIC.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito