6. A norma dell’articolo 50, le autorità competenti possono adottare, come misura di ultima istanza, a seguito della notifica e, se del caso, della consultazione di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, una decisione che impone alle entità finanziarie di sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’utilizzo o l’introduzione di un servizio prestato dal fornitore terzo critico di servizi TIC, fino a quando non siano stati affrontati i rischi identificati nelle raccomandazioni trasmesse ai fornitori terzi critici di servizi TIC. Laddove si renda necessario, le autorità competenti possono chiedere alle entità finanziarie di risolvere, in tutto o in parte, gli accordi contrattuali pertinenti stipulati con i fornitori terzi critici di servizi TIC.