+Articolo 44 1

Articolo 44 1

1.   Fatto salvo l’articolo 36, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 33 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) n. 1094/2010, l’ABE, l’ESMA e l’EIOPA possono concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e di regolamentazione di paesi terzi per promuovere la cooperazione internazionale in materia di rischi informatici derivanti da terzi tra i diversi settori finanziari, in particolare definendo migliori prassi per il riesame delle pratiche e dei controlli per la gestione dei rischi informatici nonché per le misure di attenuazione e risposta agli incidenti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito