+Articolo 17 2.

Articolo 17 2.

Qualora sia necessario sensibilizzare il pubblico per prevenire o attenuare un incidente grave che ha un impatto sulla sicurezza del prodotto con elementi digitali o per gestire un incidente in corso, o qualora la divulgazione dell’incidente sia altrimenti nell’interesse pubblico, il CSIRT designato come coordinatore dello Stato membro pertinente può, previa consultazione del fabbricante interessato e, se del caso, in cooperazione con l’ENISA, informare il pubblico in merito all’incidente o chiedere al fabbricante di farlo.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito