+Articolo 19 1.

Articolo 19 1.

Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti con elementi digitali conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, e laddove i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito