+Articolo 19 7.

Articolo 19 7.

A seguito di una richiesta motivata di un’autorità di vigilanza del mercato, gli importatori forniscono a quest’ultima, in formato cartaceo o elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, nonché la conformità dei processi messi in atto dal fabbricante ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte II, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi misura adottata per eliminare i rischi di cibersicurezza presentati da un prodotto con elementi digitali da essi immesso sul mercato.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito