+Articolo 49 1

Articolo 49 1

1.   Le AEV, tramite il comitato congiunto e in collaborazione con le autorità competenti, le autorità di risoluzione di cui all’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, la BCE, il Comitato di risoluzione unico per quanto riguarda le informazioni relative alle entità che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014, il CERS e l’ENISA, se del caso, possono istituire meccanismi che consentano la condivisione di pratiche efficaci tra i vari settori finanziari per migliorare la consapevolezza situazionale e identificare i rischi e le vulnerabilità informatiche comuni a tutti i settori.

Le AEV possono elaborare esercitazioni di gestione delle crisi e delle emergenze comprendenti scenari di attacchi informatici al fine di sviluppare canali di comunicazione e promuovere gradualmente una risposta efficace coordinata a livello dell’Unione nel caso di grave incidente transfrontaliero connesso alle TIC o relativa minaccia aventi un impatto sistemico sull’intero settore finanziario dell’Unione.

A seconda dei casi, tali esercitazioni possono anche servire come test delle dipendenze del settore finanziario da altri settori economici.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito