+Articolo 32 5.

Articolo 32 5.

I fabbricanti di prodotti con elementi digitali che si qualificano come software liberi e open-source che rientrano nelle categorie di cui all’allegato III sono in grado di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali i cibersicurezza di cui all’allegato I utilizzando una delle procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che la documentazione tecnica di cui all’articolo 31 sia messa a disposizione del pubblico al momento dell’immissione sul mercato di tali prodotti.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito