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+Articolo 50 3 |
Articolo 50 33. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali in conformità dell’articolo 52, gli Stati membri stabiliscono norme che prevedano adeguate sanzioni amministrative e misure di riparazione per le violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l’effettiva applicazione. Tali sanzioni e misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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