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+Articolo 50 5 |
Articolo 50 55. Qualora il paragrafo 2, lettera c), e il paragrafo 4 si applichino a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di imporre sanzioni amministrative e misure di riparazione, alle condizioni previste dal diritto nazionale, nei confronti di membri dell’organo di gestione e di altre persone che, ai sensi del diritto nazionale, siano responsabili della violazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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