+Articolo 57 10.

Articolo 57 10.

La Commissione comunica immediatamente gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9 all’operatore o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti di esecuzione senza indugio e ne informano la Commissione.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito