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+Articolo 57 10. |
Articolo 57 10.La Commissione comunica immediatamente gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 9 all’operatore o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti di esecuzione senza indugio e ne informano la Commissione.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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