+Articolo 54 1

Articolo 54 1

1.   Le autorità competenti pubblicano senza indebito ritardo sul proprio sito web ufficiale qualsiasi decisione di imporre sanzioni amministrative contro la quale non vi sia diritto di ricorso, dopo la notifica al destinatario.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito