|
+Articolo 54 6 |
Articolo 54 66. Le autorità competenti provvedono affinché le informazioni pubblicate ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale unicamente per il periodo necessario ai fini dell’applicazione del presente articolo. Tale periodo non è superiore ai cinque anni dalla sua pubblicazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|