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+Articolo 55 2 |
Articolo 55 22. L’obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per le autorità competenti ai sensi del presente regolamento o per qualsiasi autorità, impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui tali autorità competenti hanno delegato i propri poteri, compresi i revisori e gli esperti incaricati da dette autorità. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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