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+Articolo 41 5. |
Articolo 41 5.L'autorità di controllo competente revoca l'accreditamento dell'organismo di cui al paragrafo 1, se i requisiti per l'accreditamento non sono, o non sono più, rispettati o se le misure adottate dall'organismo violano il presente regolamento.
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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