+Articolo 2 5.

Articolo 2 5.

Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva si applichi a:

a) 

enti della pubblica amministrazione a livello locale;

b) 

istituti di istruzione, in particolare ove svolgano attività di ricerca critiche.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito