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+Articolo 2 5. |
Articolo 2 5.Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva si applichi a:
a)
enti della pubblica amministrazione a livello locale;
b)
istituti di istruzione, in particolare ove svolgano attività di ricerca critiche. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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