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+Articolo 3 5. |
Articolo 3 5.Entro il 17 aprile 2025 e successivamente ogni due anni, le autorità competenti notificano:
a)
alla Commissione e al gruppo di cooperazione, il numero dei soggetti essenziali e importanti elencati ai sensi del paragrafo 3 per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato I o II; e
b)
alla Commissione informazioni pertinenti sul numero di soggetti essenziali e importanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), sul settore e il sottosettore di cui all'allegato I o II cui appartengono, sul tipo di servizio che forniscono e sulla fornitura, tra quelli stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e), ai sensi dei quali sono stati individuati. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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