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+Articolo 4 2. |
Articolo 4 2.I requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono considerati di effetto equivalente agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva qualora:
a)
gli effetti delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza siano almeno equivalenti a quelli delle misure di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2; oppure
b)
l'atto giuridico settoriale dell'Unione preveda l'accesso immediato, se del caso automatico e diretto, alle notifiche degli incidenti da parte dei CSIRT, delle autorità competenti o dei punti di contatto unici a norma della presente direttiva e qualora gli obblighi di notifica degli incidenti significativi abbiano un effetto almeno equivalente a quelli di cui all'articolo 23, paragrafi da 1 a 6, della presente direttiva. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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