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+Articolo 23 11. |
Articolo 23 11.La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino ulteriormente il tipo di informazioni, il relativo formato e la procedura di trasmissione di una notifica a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 30 e di una comunicazione trasmessa a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Entro il 17 ottobre 2024 la Commissione adotta, per quanto riguarda i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, nonché i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network, atti di esecuzione che specifichino ulteriormente i casi in cui un incidente debba essere considerato significativo come indicato al paragrafo 3. La Commissione può adottare tali atti di esecuzione in relazione ad altri soggetti essenziali e importanti. La Commissione scambia pareri e coopera con il gruppo di cooperazione in merito ai progetti di atto di esecuzione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, lettera e). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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