+Articolo 6 4.

Articolo 6 4.

Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:

a) 

gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b) 

gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e

c) 

gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:

i) 

le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e

ii) 

non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito