+Articolo 6 Principi generali
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---+Articolo 6 5.

Articolo 6 Principi generali

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1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 6 1.
Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, con l'eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
Article 6 1a.
By way of derogation from paragraph 1 of this Article, only institutions identified as resolution entities that are also G-SII entities and that do not have subsidiaries shall comply with the requirements laid down in Article 92a on an individual basis.

Material subsidiaries of a non-EU G-SII shall comply with Article 92b on an individual basis, where they meet all the following conditions:

(a) 

they are not resolution entities;

(b) 

they do not have subsidiaries;

(c) 

they are not the subsidiaries of an EU parent institution.

Articolo 6 2.
Nessun ente che sia una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza o un'impresa madre, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.
Articolo 6 3.
Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.

Articolo 6 4.

Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:

a) 

gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b) 

gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 26 ), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e

c) 

gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:

i) 

le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e

ii) 

non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.

Articolo 6 5.
Gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e alle corrispondenti prescrizioni in materia di comunicazione dei coefficienti di leva finanziaria di cui alla parte sette bis del presente regolamento su base individuale.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito