+Articolo 6 Principi generali
---+Articolo 6 1.
---+Article 6 1a.
---+Articolo 6 2.
---+Articolo 6 3.
---+Articolo 6 4.
---+Articolo 6 5.
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Articolo 6 Principi generali
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 6 1.
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Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, con l'eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
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Article 6 1a.
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By way of derogation from paragraph 1 of this Article, only institutions identified as resolution entities that are also G-SII entities and that do not have subsidiaries shall comply with the requirements laid down in Article 92a on an individual basis. Material subsidiaries of a non-EU G-SII shall comply with Article 92b on an individual basis, where they meet all the following conditions:
(a)
they are not resolution entities;
(b)
they do not have subsidiaries;
(c)
they are not the subsidiaries of an EU parent institution.
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Articolo 6 2.
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Nessun ente che sia una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza o un'impresa madre, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.
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Articolo 6 3.
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Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto. In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.
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Articolo 6 4.
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Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:
a)
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b)
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (
26
), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e
c)
gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:
i)
le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e
ii)
non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.
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Articolo 6 5.
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Gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e alle corrispondenti prescrizioni in materia di comunicazione dei coefficienti di leva finanziaria di cui alla parte sette bis del presente regolamento su base individuale.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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