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+Articolo 20 1. |
Articolo 20 1.Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente:
a)
nel caso di domande per l’ottenimento di autorizzazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies presentate da un ente impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, se concedere l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;
b)
se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento infragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6. Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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