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+Articolo 26 3. |
Articolo 26 3.Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti di capitale soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Gli enti classificano le emissioni di strumenti di capitale come strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti. In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;
b)
gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31. Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma. A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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