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+Articolo 70 3. |
Articolo 70 3.L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo da dedurre da ogni strumento di classe 2 che è dedotto a norma del paragrafo 1, moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:
a)
l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b)
la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di classe 2 detenuto. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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